VADEMECUM PER L’ESERCIZIO DELLA SCELTA
RELATIVA ALL’IRC O ALLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Le
istruzioni per esercitare la scelta relativa all’Insegnamento della Religione
Cattolica (IRC) e alle attività ad esso alternative, sono contenute nella CM n° 101 del 30-12-2010, che disciplina
le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012.
Alla luce di tale circolare, ma senza tralasciare
quanto consolidato in materia da altre circolari ministeriali (vedi http://www.retescuole.net/contenuto?id=20100619023740
– ATTIVITÁ ALTERNATIVE ALL’IRC),
si riporta di seguito un utile vademecum per scuole, studenti e genitori.
All’atto dell’iscrizione (cioè entro il 12-02-2010):
- si esercita la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Chi esercita la
scelta:
- i genitori fino alla scuola secondaria di primo grado (scuola media)
- gli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore
Come si esercita la
scelta:
- mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato alla circolare
Per quanto tempo
vale tale scelta:
- per l’intero corso di studi
- in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio è salvaguardato il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
Prima dell’inizio
delle attività didattiche
- si esercita la scelta relativa alle attività alternative per chi ha dichiarato di non avvalersi dell’IRC
Chi esercita la
scelta:
- i genitori fino alla scuola secondaria di primo grado (scuola media)
- gli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore, tranne che per l’opzione uscita dalla scuola (v. dopo) per cui è necessaria una liberatoria dei genitori in caso di studenti minorenni
Come si esercita la
scelta:
- mediante la compilazione di apposita richiesta, da parte degli interessati, secondo il modello F allegato alla circolare
Quali sono le
diverse opzioni possibili:
a)
ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
b) ATTIVITÀ
DI STUDIO E/O DI RICERCA
INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
c)
LIBERA ATTIVITÀ DI
STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (per studenti delle superiori)
d)
NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Per quanto tempo
vale tale scelta:
-
per l’intero anno
scolastico cui si riferisce
Programmazione delle attività alternative all’IRC*
Chi programma le
attività alternative:
-
il collegio dei docenti
(la circolare 2011 parla genericamente di “programmazione di inizio d’anno da
parte degli organi collegiali” e quindi si potrebbe ipotizzare anche una
programmazione da parte dei singoli consigli di classe), tenuto conto delle proposte degli alunni.
Cosa si può
programmare per tali attività alternative:
- la norma consolidata salvaguarda innanzitutto il carattere di libera programmazione da parte degli organi collegiali, con l’unico ovvio vincolo che tali attività culturali e di studio debbano “concorrere al processo formativo della personalità degli studenti”;
- per le vere e proprie ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (opzione A) la norma dice che esse debbano essere “rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile”; si conferma quindi che possono essere programmate anche attività inerenti a discipline di carattere curricolare
- per le ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (opzione B) la norma lascia pensare ad un’assistenza che può configurarsi come vera e proprie azione di sportello/recupero/approfondimento curricolare, visto che si parla di “offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti”, i quali quindi possono segnalare i “propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola”.
Quale scansione
temporale per la programmazione di tali attività alternative:
- dopo o contestualmente alla scelta dei non avvalentisi, si raccolgono le loro eventuali proposte relative sia all’opzione A sia all’opzione B
- il collegio dei docenti (o il consiglio di classe), tenuto conto delle proposte degli alunni, programma le attività dell’anno scolastico in corso entro il primo mese dall’inizio delle lezioni
Svolgimento delle attività alternative
all’IRC
Chi insegna nelle
attività alternative (in sequenza gerarchica):
- docenti* in servizio nella scuola totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo (tranne i docenti di scuola secondaria, titolari di cattedre su due scuole che non possono completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative; queste opzioni, quindi, non prevedono oneri per lo stato
- docenti* in servizio nella scuola dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti; essi possono essere o di ruolo o con nomina di supplenza annuale (al 31-08) o fino al termine delle attività didattiche (30-06)
- supplenti assunti con contratto a tempo determinato e scelti tra gli aspiranti a supplenza inclusi nelle graduatorie di istituto, nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio nella scuola
* la norma dice che tali docenti debbano “essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della <<par condicio>>.”
Chi nomina gli
insegnanti delle attività alternative**:
- le singole scuole, tenendo conto che in caso di oneri per lo stato (ore eccedenti e supplenze) la durata della nomina e della relativa retribuzione sono fissate fino al 30-06
- non è necessario acquisire l’autorizzazione formale alla nomina di personale docente da parte dell’Ambito Territoriale o dell’USR, trattandosi di attività la cui obbligatorietà è prevista dalla norma
Come vengono
finanziate le attività alternative all’IRC
-
i riferimenti seguenti si trovano nella Tab 7 del Bilancio per capitoli dello Stato, quella
relativa al MIUR; i fondi per le attività alternative sono finanziati non più
su base regionale (USR) ma nazionale e suddivisi per ordine di scuola. Per
ciascun ordine di scuola essi rientrano in un capitolo denominato “Competenze fisse e accessorie al personale
al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive”. Tale capitolo è
stato da quest’anno ristrutturato
in articoli in relazione all'introduzione del cedolino unico. L’articolo
due di tale capitolo è proprio quello relativo alle “Spese per l'insegnamento della religione
cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione
cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore
-
capitolo n° 2156 – art
2 – scuole d’infanzia (24,7 mln, ridotto di 22,7 mln rispetto al 2010)
- capitolo n° 2154 – art 2 – scuole primarie (308,5 mln, aumentato di 111,7 mln rispetto al 2010)
- capitolo n° 2155 – art 2 – scuole secondarie di 1° grado (101 mln, ridotto di 43 mln rispetto al 2010)
- capitolo n° 2149 – art 2 – scuole secondarie di 2° grado (224 mln, aumentato di 20 mln rispetto al 2010)
Chi liquida le
competenze ai docenti che svolgono le attività alternative**:
- i fondi in questione vengono gestiti dal MEF tramite le Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze
- i provvedimenti di attribuzione delle ore eccedenti e i contratti di supplenza a tempo determinato devono essere inviati dalle scuole alla Ragioneria Territoriale dello Stato, che è l’organo di controllo per la corretta utilizzazione di tali fondi, per il visto di legittimità; a tale scopo occorre:
o quantificare per tipologia di scuola (infanzia, primaria, sec 1° grado, sec 2° grado) il numero di ore da destinare alle attività alternative, in relazione al numero di classi coinvolte
o in caso di ricorso ad ore eccedenti, dimostrare di non aver potuto coprire, in tutto o in parte, tali ore senza oneri per lo Stato, quantificando le ore non coperte
o in caso di ricorso a personale supplente, dimostrare di non aver potuto coprire, in tutto o in parte, tali ore né senza oneri per lo Stato né senza ricorso a ore eccedenti
o indicare il capitolo al quale imputare la relativa spesa
** tali indicazioni
sono contenute nella nota AOODRER
0011643 del 29-09-2010 dell’USR ER